La struttura governativa per la crisi d’impresa

La Struttura per le crisi di impresa si impegna a garantire, ai sensi dell’art. 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296, attraverso la collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ogni forma di azione mirata a sanare la crisi delle imprese. La Struttura opera elaborando proposte esecutive e di azione, in modo da superare le crisi che possono esserci in un’azienda, seguendo ciò che il Governo ha stabilito in merito alla politica industriale all’interno delle politiche che sostengono il sistema produttivo e che mirano a reindustrializzare e riconvertire le zone e i settori industriali in crisi in modo da combattere la loro decadenza produttiva.

A chi si rivolge

La Struttura si rivolge alle aziende che vogliono attuare una ripresa con lavoratori in esubero e da reinserire nel mercato del lavoro, utilizzando strategie e strumenti all’avanguardia in modo da avviare una reindustrializzazione.

Attività

La Struttura governativa aiuta gli organi politici a trovare e a gestire le crisi di impresa soprattutto quando entra in gioco il Mise e, in questo caso, è favorevole ad adottare strategie per rilanciare l’azienda attraverso strumenti nuovi per reindustrializzare e reinserire i lavoratori tramite investimenti nazionali ed esteri insieme al Comitato per l’attrazione di investimenti con esperti di settori. Vengono promosse attività di analisi, ricerca, studio in collaborazione con il sistema camerale e con chi si occupa di affrontare le crisi d’impresa per attuare delle azioni di risanamento attraverso alcune proposte normative da applicare per uscire dalla crisi. Un’altra attività della Struttura è quella di operare in sinergia con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali per incrementare la cooperazione tra organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali, con lo scopo di capire il motivo della crisi per poi superarla.

Attività previste dalla Legge 234 del 30 dicembre 2021

Con la Legge 234 del 30 dicembre 2021 si ha la possibilità di attuare l’azione della Struttura per la crisi d’impresa se il datore di lavoro, con requisiti dimensionali di cui al comma 225 dell’art. 1 della stessa legge, dice di voler chiudere una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio terminando definitivamente l’attività e licenziando non meno di 50 lavoratori. Il comma 235 dell’art. 1 della stessa legge stabilisce che la struttura per la crisi di impresa controlli che nel Piano fatto dal datore di lavoro ci siano tutti i punti di cui al comma 228 dell’art. 1 della medesima legge. Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla pec: Struttura_crisi_impresa@pec.mise.gov.it.